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Trabia Ritorna in Zona Arancione

Resta in vigore il cosiddetto “coprifuoco” dalle 05:00 alle 22:00. Oltre le 22:00 sono consentiti esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute

Il Comune di Trabia passa in Arancione dal 7 al 30 Aprile 2021. Si fa presente che l’istituzione della Zona Arancione non dipende dal numero totale dei soggetti positivi presenti nel territorio comunale, per il quale non bisogna mai abbassare la guardia, – si legge in una nota del Comune – ma dall’aumento settimanale dei nuovi contagi, che nel nostro caso non supera la soglia per la Zona Rossa di 25 casi settimanali (250 ogni 100.000 abitanti).

SPOSTAMENTI:

  • Resta in vigore il cosiddetto “coprifuoco” dalle 05:00 alle 22:00. Oltre le 22:00 sono consentiti esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
  • E consentito spostarsi all’interno del proprio Comune, tra le ore 5:00 e le 22:00.
  • Gli spostamenti verso altri Comuni, Regioni o Province sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
  • È sempre consentito il rientro presso la propria abitazione, domicilio, residenza.
  • È consentito il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione.
  • Consentite visite ad amici e parenti, una sola volta al giorno per un massimo di due persone per volta che potranno portare con se figli e minori al di sotto dei 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

ATTIVITA’ COMMERCIALI E RISTORAZIONE:

  • È sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.
  • Consentita vendita con asporto: Dalle 05:00 alle 18:00 per le attività di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3). Dalle 05:00 alle 22:00 per le attività di ristorazione con cucina.
  • Vendita con consegna a domicilio sempre consentita.
  • È consentita, senza limiti di orario, la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.
  • Le attività commerciali al dettaglio possono rimanere aperte a patto che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

ATTIVITA’ SPORTIVA:

Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.

SCUOLA:

Assicurata attività scolastica e didattica in presenza per:

  • Servizi educativi per l’infanzia (nidi, micromondi ecc.).
  • Scuola dell’infanzia (materna).
  • Scuola primaria (elementari).
  • Scuola secondaria di primo grado (medie).

Per la scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti superiori ecc.):

  • Didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca, mentre la restante parte si avvale della Didattica a Distanza.
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