Termini Im. – CronacaTermini Imerese

Termini Imerese: Ulteriori misure per prevenire e gestire l’emergenza Covid-19

Emanata una nuova ordinanza ai sensi dell'art. 50 del Tuel.

Il Comune di Termini Imerese invita tutti i cittadini a prendere visione dell’Ordinanza n.98 del 16/03/2020 in materia di “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Disposta, tra le altre misure: La sanificazione e disinfezione del territorio comunale. La chiusura di Villa Aguglia e Villa Palmeri. E’ stato interdetto, inoltre, l’accesso al pubblico alle aree cimiteriali.

ORDINANZA N° 98 DEL 16/03/2020

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 5O DEL TUEL.

IL COMMISSARIO STRARODINARIO

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell’ 11 Marzo 2020”;

CONSIDERATO CHE l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTE le ordinanze contingibili e urgenti n. 3- 4 del 08.03.2020 e n. 5 del 12/03/2020 del Presidente della Regione Sicilia aventi ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” che hanno imposto la permanenza domiciliare obbligatoria ai soggetti che rientrino dalle aree indicate dal DPCM 8 marzo 2020, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché ogni ulteriore e connessa misura precauzionale”;

RICHIAMATE:

1) l’Ordinanza Commissariale n. 80 del 06/03/2020 con la quale si sospendevano, fino al 03 Aprile 2020, tutte le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura e svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, compresi il mercato settimanale del venerdì e il mercatino del contadino del mercoledì;

2) l’Ordinanza Commissariale n. 83 del 09/03/2020 con la quale si ordinava: a) a tutti i cittadini che hanno fatto o faranno ingresso nel Comune di Termini Imerese, con decorrenza dalla data del 9 Marzo 2020 e fino al 3 Aprile 2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui al citato DPCM 8 marzo 2020 e di cui alle ordinanze contingibili e urgenti n. 3 e 4 del 8/3/2020 del Presidente della Regione;

b) la sospensione dell’accesso al pubblico agli Uffici Comunali fino al 3 Aprile 2020 e in particolare:

– il Museo Civico, la Biblioteca Comunale e l’Asilo Nido Comunale sono chiusi al pubblico fino al 3 aprile 2020, fermo rimanendo l’utilizzo del personale ivi impiegato presso altre sedi comunali per mansioni equivalenti a quelle previste dal proprio profilo professionale.

– La sede istituzionale di Piazza Duomo è chiusa al pubblico fino al 3 aprile 2020. Sarà consentito l’accesso esclusivamente all’Ufficio del Protocollo comunale, attraverso l’ingresso secondario di Via Pietro Ruzzolone, con limitazioni e modalità specificamente orientate a garantire un flusso controllato di utenti all’interno.

– Saranno, infine, valutati esclusivamente i casi di necessità e urgenza per l’accesso al pubblico, nelle sole giornate di mercoledì pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, e venerdì mattina, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso il Servizio Sociale e presso i Servizi Demografici, previo appuntamento, attraverso i numeri telefonici che verranno pubblicati nella home page del sito istituzionale.

CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;

RITENUTO necessario adottare, sull’intero territorio comunali, misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO l’art.50, comma 5, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267, a mente del quale ….. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il Decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 112 che, all’art .117 (Interventi d’urgenza), sancisce che “…In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali…”;

VISTO l’art. 50, cc. 5 e 6 del D.lgs. 267/2000;

ORDINA

adottare fino al 03 Aprile 2020, ad integrazione e modifica dell’Ordinanza Commissariale n. 80 del 06/03/2020 e n. 83 del 09/03/2020, i seguenti provvedimenti/comportamenti:

1. sull’intero territorio comunale si applicano, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

2. sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

3. sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

4. sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 del DPCM 11 Marzo 2020;

5. restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

6. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;

7. è interdetto l’accesso al pubblico alle aree cimiteriali restando lo stesso consentito al personale addetto e alle imprese esercenti servizi funebri;

8. al fine di evitare il sovraffollamento le banche e gli uffici postali devono privilegiare l’attività degli sportelli automatici e a tal fine devono assicurare la disponibilità dei prelievi alla luce delle sopravvenute esigenze provvedendo alla quotidiana sanificazione;

9. per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

10. gli esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea extraurbana su gomma assicureranno i servizi di trasporto unicamente nelle fasce orarie 5.30/9.00 – 13.30/16.00 con una coppia di corse e con mezzi quantitativamente adeguati a soddisfare le esigenze di mobilità di tutta l’utenza e garantire la distanza di sicurezza interpersonale dei passeggeri di almeno un metro;

11. gli esercenti servizi di trasporto pubblico locale urbano devono garantire i servizi essenziali limitatamente alla fascia oraria 6.00/21.00;

12. i soggetti residenti o domiciliati nell’intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o dall’estero devono comunicare tale circostanza al Comune, al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 13 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza. Nel caso in cui l’appartamento non gode di stanza isolata con bagno annesso ad esclusivo utilizzo, i familiari conviventi dovranno sottostare, con le medesime modalità, all’obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario;

13. i soggetti che fanno ingresso nel territorio regionale per comprovate esigenze lavorative, purché rientranti tra quelle espressamente consentite dal DPCM del 11 marzo 2020, devono adottare tutte le misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale;

14. la sanificazione e disinfezione del territorio comunale da attuarsi a mezzo ditta specializzata;

15. la chiusura della villa Aguglia e di Villa Palmeri;

INFORMA CHE

il presente provvedimento dovrà essere data adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale;

DISPONE CHE

la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Palermo, al Commissariato di P.S. di Termini Imerese, al Comando Stazione Carabinieri di Termini Imerese, al Comando della Polizia Municipale di Termini Imerese,

RENDE NOTO CHE

ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

a) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera. b), e 21 della L.1034/1971 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

b) straordinario al Presidente della Regione siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e dell’art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

Dalla residenza Municipale, 16 Marzo 2020

Il Responsabile dell’Istruttoria: Dott. Salvatore Comparetto

Il Commissario Straordinario
Lo Presti Antonio / ArubaPEC S.p.A.

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