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Pensioni: Scadenza in vista per chi deve comunicare i redditi

Le scadenze riguardano i titolari di prestazioni previdenziali collegate al reddito

Scadenza in vista per i titolari di prestazioni previdenziali collegate al reddito. “Se un pensionato percepisce una certa prestazione previdenziale o assistenziale collegata al reddito, ed oltre ad avere i redditi indicati nel Modello 730 ne possiede altri, per dimostrare che il suo livello economico è comunque meritevole della prestazione di sostegno, sarà obbligato alla presentazione del Modello RED”, spiegano dalla Consulta Nazionale dei Caf, Il tempo stringe: l’ultima campagna si chiude il 29 febbraio prossimo.

Dettaglia infatti il portale dell’Inps che “il termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative alla campagna ordinaria 2019 (per l’anno reddito 2018) e alla campagna solleciti 2018 (per il 2017) tramite soggetto abilitato convenzionato con l’Istituto è il 29 febbraio 2020”.

Ecco chi deve produrre il modello:
Pensionati che negli anni precedenti a quello oggetto di verifica non hanno avuto altri redditi oltre a quello da pensione (propri e, se previsto, dei familiari) se la situazione reddituale è variata rispetto a quella dichiarata l’anno precedente;
Titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all’amministrazione finanziaria tutti i redditi influenti sulle prestazioni, perché non devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate con la dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI PF). Per esempio il lavoro dipendente prestato all’estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato o i proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o sostitutiva dell’ IRPEF;
Coloro che sono esonerati dall’obbligo di presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi e in possesso di redditi ulteriori a quelli da pensione. Per esempio coloro che hanno un reddito da pensione e un reddito da abitazione principale;
Titolari di alcune tipologie di redditi rilevanti ai fini previdenziali e che si dichiarano in maniera diversa ai fini fiscali all’Agenzia delle Entrate (modelli 730 o REDDITI PF), come per esempio, i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa o assimilati e lavoro autonomo, anche occasionale.

Non devono invece presentare all’Inps la dichiarazione reddituale i pensionati residenti in Italia beneficiari delle prestazioni collegate al reddito che abbiano già dichiarato all’Agenzia delle Entrate (tramite modello 730 o REDDITI PF) integralmente tutti i redditi (propri e se previsto dei familiari) che rilevano sulle prestazioni collegate al reddito in godimento. Sarà infatti l’Istituto ad acquisire le informazioni reddituali rilevanti per le prestazioni collegate al reddito direttamente dall’Agenzia delle Entrate o da altre banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Oltre ai Caf, il modello si può inviare attreverso il portale dell’Inps, a cui si accede tramite Pin; telefonicamente tramite il Contact center INPS al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure allo 06 164 164 (da rete mobile); in forma cartacea tramite le strutture territoriali dell’INPS.

Non si tratta delle uniche casistiche chiamate a trasmettere dati.

Si parla infatti di modello ICRIC, ci chiarisce l’Inps, quando i cittadini devono comunicare la sussistenza o meno di uno stato di ricovero in Istituto e, in caso affermativo, se a titolo gratuito. Sono tenuti annualmente a presentarla i titolari di indennità di accompagnamento e di indennità di frequenza, poiché tali prestazioni sono incompatibili con un ricovero gratuito. Ai fini della sospensione della prestazione in pagamento rilevano soltanto i ricoveri gratuiti di durata superiore a 29 giorni. I titolari di indennità di frequenza con lo stesso modello (modello ICRIC FREQUENZA) sono tenuti a dichiarare anche la frequenza scolastica obbligatoria, la frequenza di centri di formazione-addestramento professionale, la frequenza di centri ambulatoriali.

Il modello ICLAV è invece una dichiarazione sostitutiva con cui i cittadini invalidi – in misura pari o superiore al 74 per cento – titolari di assegno mensile comunicano all’Inps lo svolgimento o meno di una attività lavorativa poiché tale prestazione non è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa. Infine il modello ACC. AS/PS è una dichiarazione sostitutiva con cui i cittadini dichiarano la residenza effettiva in Italia e la condizione di ricovero gratuito.

Sono tenuti annualmente alla presentazione i titolari di pensione sociale (limitatamente alla residenza effettiva in Italia) e di assegno sociale/assegno sociale sostitutivo di invalidità civile – che spetta ai beneficiari di assegno mensile e pensione di inabilità al compimento del 67esimo anno – relativamente alla residenza effettiva in Italia e alla condizione di ricovero gratuito. L’importo dell’assegno è ridotto in caso di ricovero: del 50% se la retta è a totale carico della struttura sanitaria; del 25% quando la retta versata dall’assistito o dai suoi familiari è di importo inferiore alla metà dell’assegno sociale (se è superiore l’assegno sociale non subisce decurtazioni). Relativamente alla residenza effettiva in Italia, la sospensione è disposta in caso di permanenza fuori dal territorio italiano per un periodo superiore a trenta giorni, a meno che non ricorrano gravi motivi sanitari idoneamente documentati da parte dell’interessato.

Il canale principale per la raccolta delle dichiarazioni è rappresentato dai CAF, la cui attività è regolata da un’apposita convenzione.

Oggi, grazie ai protocolli siglati con il Ministero della Salute e con il Ministero dell’Università, dell’Istruzione e della Ricerca (MIUR) e grazie alla cooperazione informativa con l’Agenzia delle Entrate, l’Istituto è in grado di acquisire direttamente dalle amministrazioni competenti le informazioni relative agli stati di ricovero, alla frequenza scolastica e allo svolgimento di attività lavorativa dei soggetti beneficiari delle prestazioni assistenziali.

Pertanto, la campagna ordinaria 2019 (relativa agli eventi 2018) concerne esclusivamente la raccolta e trasmissione del modello ACC.AS/PS relativo alla residenza effettiva in Italia e alla condizione di ricovero gratuito. La campagna riguarda inoltre i solleciti rivolti ai soggetti che hanno omesso le dichiarazioni ICRIC FREQUENZA, ICLAV per gli eventi del 2017.

I cittadini tenuti a rendere le dichiarazioni ricevono una richiesta espressa dall’Istituto.

La scadenza per la presentazione delle dichiarazioni è ordinariamente quella 28 febbraio dell’anno successivo all’avvio della campagna di raccolta delle dichiarazioni.
I cittadini che non hanno presentato le dichiarazioni sono soggetti a un sollecito e al controllo da parte dell’Istituto attraverso le informazioni detenute da altre amministrazioni pubbliche (Agenzia delle Entrate, Ministero della Salute, Ministero degli Interni, Comuni di residenza ecc.).

I cittadini possono rendere le dichiarazioni di responsabilità per la campagna 2019 in corso che si conclude il 28 febbraio 2020 – relativa al modello ACC.AS/PS per gli eventi 2018 e dichiarazioni ICRIC FREQUENZA, ICLAV per gli eventi del 2017 (solleciti) – attraverso i Caf o direttamente online dal sito www.inps.it, utilizzando il servizio “Dichiarazioni di responsabilità”, accessibile con PIN dispositivo o credenziali SPID di secondo livello.

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