Stabilizzazione del personale precario negli Enti Locali dissestati, strutturalmente deficitari, ovvero che abbiano adottato il piano di riequilibrio finanziario.
Com’è noto, la norma regionale vigente in tema di stabilizzazione del personale precario, valida esclusivamente a seguito della deroga ai vincoli di bilancio da parte dello Stato italiano per la proroga dei contratti a termine in essere stipulati dai Comuni siciliani, si applica a quelli in dissesto finanziario, a quelli strutturalmente deficitari ed a quelli che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
In questi casi la Regione Siciliana, ai sensi dell’art 3, comma 11, della Legge Regionale 29 dicembre 2016 n 27 e smi, garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli Enti Locali relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi della legislazione nazionale, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall’Ente nell’anno 2014 e fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadano sulle assegnazioni annuali agli Enti Locali stessi.
Per i Comuni, invece, che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, in quanto in situazione di predissesto ovvero strutturalmente deficitari, al fine di assicurare il carattere di “neutralità” per il bilancio degli Enti mediante la riduzione del numero delle ore oggetto dei rapporti di lavoro a termine, la Regione garantisce la copertura integrale del fabbisogno finanziario degli Enti per l’onere relativo al personale a termine prorogato, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall’Ente nell’anno antecedente all’adozione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre dell’anno antecedente all’adozione del Piano anzidetto.
La disciplina attualmente vigente negli Enti Locali, in tema di assunzioni e/o stabilizzazioni dei rapporti di lavoro flessibili in essere, è rappresentata dall’art 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019 n 34, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019 n 58, poi modificato ed integrato dagli arrt 1, comma 1, 17, comma 1-ter, del Decreto Legge 30 dicembre 2019 n 162, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020 n 8 ed il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020, che definisce le capacità assunzionali degli Enti Locali fino al 2025.
Secondo la disciplina vigente, gli Enti Locali siciliani possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, in coerenza con i piani triennali di fabbisogno di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio certificato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione locale, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.
Con l’attuale legislazione in materia di assunzioni, è evidente che viene messo seriamente in discussione il completamento del processo di stabilizzazione dei rapporti di lavoro flessibile negli Enti Locali siciliani.
Malgrado le stabilizzazioni dei rapporti di lavoro precari in essere non determinando per gli Enti Locali in dissesto finanziario oneri aggiuntivi, per la doverosa necessità da parte degli Enti che procedono alle assunzioni di rientrare entro il 2025 nella soglia fissata sulle entrate correnti, sarà difficile per i responsabili del personale e gli organi di revisione, che sono tenuti a garantire l’effettivo equilibrio finanziario a regime, a dare il proprio parere positivo.
A tal fine, si potrebbero proporre due tipologie di intervento> che hanno alla base una deroga effettiva ai vincoli di bilancio eccezionalmente per i processi di stabilizzazione in atto negli Enti Locali siciliani che si trovano sia in dissesto finanziario, che strutturalmente deficitari, ovvero che hanno adottato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
Tale deroga concessa dallo Stato alla Regione siciliana potrebbe essere applicata a tutti i processi di stabilizzazione inseriti nei Piani triennali di fabbisogno del personale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, come stabilito dall’art 1, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2019 n 162, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020 n 8, che proroga i termini di cui al comma 1, dell’art 20, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n 75 e smi, al 31 dicembre 2021.
Pertanto, eccezionalmente, per i processi di stabilizzazione in atto, si potrebbe chiedere allo Stato la “sospensione dei nuovi parametri di cui all’art 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019 n 34”, tenendo conto di escludere i contributi ordinari della Regione per la stabilizzazione dei precari dalla spesa del personale degli Enti Locali, come previsto dalla legislazione previgente, fino al 31 dicembre 2021 (art 1, comma 1, Decreto Legge 30 dicembre 2019 n 162 Milleproroghe).
Ovviamente, questa proposta passa da una <rivisitazione completa ed effettiva della legislazione regionale vigente in materia di precariato pubblico, a partire dall’art 30 della Legge Regionale 28 gennaio 2014 n 5, fino ad arrivare alla Legge Regionale 16 ottobre 2019 n 17>.
Bisognerebbe, in ogni caso favorire una norma effettiva ed applicabile a regime per gli Enti Locali in dissesto finanziario, strutturalmente deficitari e che hanno adottato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
Occorre pertanto un intervento legislativo di <natura strutturale e comunque eccezionale>, favorita dallo Stato rivolta alle Regioni a statuto speciale (art 259 comma 10 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 TUEL), nel caso in cui gli oneri per la proroga e le procedure di stabilizzazione in essere dei contratti a tempo determinato degli Enti Locali in dissesto e in pre-dissesto siano posti ad intero carico del bilancio della Regione.
E’ chiaro che nel merito il Legislatore regionale dovrebbe intervenire anche sull’art. 30 in materia di Fondo straordinario.
Al comma 11, dell’art 3, della Legge Regionale 29 dicembre 2016 n 27, il Legislatore regionale interviene sul finanziamento per gli anni 2017 e 2018, mantenendo lo stesso meccanismo di assegnazione dal Fondo straordinario dei commi 7 e 9 dell’art 30 della Legge Regionale 28 gennaio 2014 n. 5 e s. m. i
Ovviamente (come di già in precedenza quest’Associazione ha più volte sottolineato !!) questa tipologia di assegnazione non appare congrua in un contesto di eliminazione del precariato, in quanto non copre assolutamente la spesa sostenuta per ogni singolo dipendente precario, alla data del 31 dicembre 2015. A tal fine, per rendere effettivamente applicabile i commi 7 e 9, dell’art. 30, bisogna proporre un Fondo ordinario per finanziare la stessa identica spesa sostenuta dalla Regione, per ogni singolo lavoratore, alla data del 31 dicembre 2015.
La norma andrebbe azionata a regime con la effettiva copertura finanziaria, ai sensi della legislazione nazionale vigente, in materia di contratti a termine nella Pa e procedure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro flessibili, di cui al comma 4, dell’art 20, del decreto Legislativo 25 maggio 2017 n 75 e smi.






